Composizione della crisi da sovraindebitamento

Con la Legge 27.01.2012 n. 3, come modificata dal D.L. 18.10.12 n. 179 convertito con modificazione  in Legge 17.12.12 n. 221, sono state introdotte nel nostro ordinamento tre distinte procedure concorsuali, ad accesso (tendenzialmente) volontario ed alternativo, per disciplinare l’insolvenza del debitore civile:

  • Procedure conservative:
  • Accordo di ristrutturazione (artt. 6-12, 13, 14)
  • Piano del consumatore (artt. 6-8, 12bis, 13, 14bis)
  • Procedure liquidatorie:
  • Liquidazione (artt. 14ter – terdecies)

Il presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura è che il ricorrente debitore si trovi in una situazione di SOVRAINDEBITAMENTO , così come definita dall’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012, ovvero che sussista il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Il presupposto soggettivo , ex art. 7, comma 2, lett. a), è che il debitore non sia assoggettabile ad altra procedura concorsuale.

Il Tribunale competente in base al disposto dell’art. 7, comma 1) Legge 3/2012 è quello nel cui circondario ha residenza o sede principale il debitore.