Nuova procedura stragiudiziale di definizione delle controversie “Negoziazione assistita”

Con il DL 132/2014, convertito in Legge 162/2014, è stata introdotta una nuova procedura stragiudiziale di definizione delle controversie denominata “Negoziazione assistita”.

Si tratta di una modalità di risoluzione alternativa delle controversie (o Alternative Dispute Resolution – ADR) che vede come protagoniste direttamente le parti, assistite dai propri legali, le cui fasi principali possono essere in estrema sintesi così delineate:

  1. invio alla controparte di invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita;
  2. dal momento in cui l’invito è comunicato si interrompe la prescrizione ed è impedita la decadenza;
  3. la controparte può aderire all’invito ed in tal caso:
    • le parti stipulano una “convenzione di negoziazione” con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole della controversia;
    • la durata della negoziazione non può essere inferiore ad 1 mese né superare i 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori 30 giorni;
    • all’esito della negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo, anche parziale, oppure non raggiungere nessun accordo;
    • in caso positivo, gli avvocati redigono un verbale che viene sottoscritto dalle parti nonché dagli avvocati stessi al fine di certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;
    • l’accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (ai fini della trascrizione però l’accordo deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato);
  4. la controparte può decidere di non aderire all’invito:
  • inviando una risposta in tal senso entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero in caso di assenza di risposta nel termine medesimo (che equivale all’espresso rifiuto);
  • in caso di mancata adesione la parte interessata deve proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine;
  • la mancata adesione o il rifiuto esplicito di aderire può essere valutato dal giudice nel successivo giudizio di merito al fine di decidere: a) sulle spese di giustizia; b) sull’applicazione della responsabilità aggravata; c) sulla concessione della provvisoria esecutorietà.

La negoziazione assistita facoltativa è in vigore dal 13.09 u.s. e si applica esclusivamente ad alcune materie indicate dalla legge che riguardano diritti disponibili e per le quali non si applica la mediazione obbligatoria, ovvero NON in materia di:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;

La negoziazione assistita obbligatoria, invece, entrerà in vigore dal 09.02 p.v. in caso di controversie riguardanti:

  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti
    domande di pagamento somme a qualsiasi titolo avanzate fino ad € 50.000,00;
  • il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;

– tale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tal caso, il giudice fissa la successiva udienza assegnando alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito;

– se alla prima udienza il giudice rileva che la procedura di negoziazione è iniziata ma non conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per concludere la procedura.

– la procedura di negoziazione assistita è in ogni caso esclusa:

  • nelle controversie individuali di lavoro;
  • nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra consumatore e professionista;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • in caso di azione civile esercitata nel procedimento penale;
  • nelle controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.