Consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. per contestazioni di addebiti in conto corrente

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. per contestazioni di addebiti in conto corrente

Con ordinanza del 17 marzo 2015, il Tribunale di Monza – sulla scorta di numerosi e recenti riferimenti giurisprudenziali – ha preso posizione in maniera netta in ordine alla ammissibilità della procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite nell’ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi (interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, etc.).

In particolare, la finalità di istruzione preventiva della suddetta procedura, consentirebbe di ridurre i costi ed accelerare i tempi rispetto ad procedimento ordinario.

 

Rivalsa del datore di lavoro: Il risarcimento che spetta all’azienda

Nel caso in cui un dipendente sia costretto ad assentarsi dal lavoro in conseguenza delle lesioni subite per responsabilità dei terzi dovuta a sinistro stradale, sia in itinere sia in orario extra, ovvero ad un qualsiasi comportamento doloso e/o colposo attinente ai fatti della vita privata, il datore di lavoro ha il diritto di ottenere l’integrale risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazione lavorative del dipendente stesso.

Nello specifico dovranno essere risarcite all’Azienda tutte le somme dalla stessa corrisposte al dipendente infortunato a titolo di stipendio, TFR, indennità malattie, tredicesima mensilità, contributi, accantonamenti, ecc., nonché le ulteriori spese dalla stessa sopportate per la mancata produzione, per le ore di straordinario lavorate da altri dipendenti o per eventuali penali con il cliente finale qualora dovessero slittare o saltare scadenze.

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Con la Legge 27.01.2012 n. 3, come modificata dal D.L. 18.10.12 n. 179 convertito con modificazione  in Legge 17.12.12 n. 221, sono state introdotte nel nostro ordinamento tre distinte procedure concorsuali, ad accesso (tendenzialmente) volontario ed alternativo, per disciplinare l’insolvenza del debitore civile:

  • Procedure conservative:
  • Accordo di ristrutturazione (artt. 6-12, 13, 14)
  • Piano del consumatore (artt. 6-8, 12bis, 13, 14bis)
  • Procedure liquidatorie:
  • Liquidazione (artt. 14ter – terdecies)

Il presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura è che il ricorrente debitore si trovi in una situazione di SOVRAINDEBITAMENTO , così come definita dall’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012, ovvero che sussista il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Il presupposto soggettivo , ex art. 7, comma 2, lett. a), è che il debitore non sia assoggettabile ad altra procedura concorsuale.

Il Tribunale competente in base al disposto dell’art. 7, comma 1) Legge 3/2012 è quello nel cui circondario ha residenza o sede principale il debitore.

Nuova procedura stragiudiziale di definizione delle controversie “Negoziazione assistita”

Con il DL 132/2014, convertito in Legge 162/2014, è stata introdotta una nuova procedura stragiudiziale di definizione delle controversie denominata “Negoziazione assistita”.

Si tratta di una modalità di risoluzione alternativa delle controversie (o Alternative Dispute Resolution – ADR) che vede come protagoniste direttamente le parti, assistite dai propri legali, le cui fasi principali possono essere in estrema sintesi così delineate:

  1. invio alla controparte di invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita;
  2. dal momento in cui l’invito è comunicato si interrompe la prescrizione ed è impedita la decadenza;
  3. la controparte può aderire all’invito ed in tal caso:
    • le parti stipulano una “convenzione di negoziazione” con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole della controversia;
    • la durata della negoziazione non può essere inferiore ad 1 mese né superare i 3 mesi, salvo proroga concordata tra le parti di ulteriori 30 giorni;
    • all’esito della negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo, anche parziale, oppure non raggiungere nessun accordo;
    • in caso positivo, gli avvocati redigono un verbale che viene sottoscritto dalle parti nonché dagli avvocati stessi al fine di certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;
    • l’accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (ai fini della trascrizione però l’accordo deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato);
  4. la controparte può decidere di non aderire all’invito:
  • inviando una risposta in tal senso entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero in caso di assenza di risposta nel termine medesimo (che equivale all’espresso rifiuto);
  • in caso di mancata adesione la parte interessata deve proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine;
  • la mancata adesione o il rifiuto esplicito di aderire può essere valutato dal giudice nel successivo giudizio di merito al fine di decidere: a) sulle spese di giustizia; b) sull’applicazione della responsabilità aggravata; c) sulla concessione della provvisoria esecutorietà.

La negoziazione assistita facoltativa è in vigore dal 13.09 u.s. e si applica esclusivamente ad alcune materie indicate dalla legge che riguardano diritti disponibili e per le quali non si applica la mediazione obbligatoria, ovvero NON in materia di:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;

La negoziazione assistita obbligatoria, invece, entrerà in vigore dal 09.02 p.v. in caso di controversie riguardanti:

  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti
    domande di pagamento somme a qualsiasi titolo avanzate fino ad € 50.000,00;
  • il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;

– tale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tal caso, il giudice fissa la successiva udienza assegnando alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito;

– se alla prima udienza il giudice rileva che la procedura di negoziazione è iniziata ma non conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per concludere la procedura.

– la procedura di negoziazione assistita è in ogni caso esclusa:

  • nelle controversie individuali di lavoro;
  • nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra consumatore e professionista;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • in caso di azione civile esercitata nel procedimento penale;
  • nelle controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.

Novità in materia di negoziazione assistita

A partire dal prossimo 9 febbraio 2015, la procedura di negoziazione assistita diventerà condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e pagamento di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro (escluse specifiche ipotesi previste dalla legge).

La procedura di negoziazione assistita (introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014) è stato introdotta nel novero degli strumenti di ADR (alternative dispute resolution), in aggiunta agli altri strumenti già previsti nel nostro ordinamento giuridico, con il fine di tentare di incentivare ulteriormente la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale.

La procedura di negoziazione assistita sostanzialmente consiste nella sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti in lite convengono di cooperare, con buona fede e lealtà, per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale.